giovedì 10 aprile 2008

LEGISLAZIONE



COMUNE DI TREVISO delibera n. 14 del 30-4-2009
Regolamento per la tutela e il benessere degli animali
Finalità
Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni.
Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune promuove programmi di tutela degli animali mirati al loro benessere, anche in collaborazione con gli altri Enti, e con l’Ordine dei Veterinari, che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali.
Art. 19 - Api e insetti impollinatori
1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.
Art. 22 - Sanzioni e disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della legge 689 del 24.11.1981, così come modificato dall’art. 6/bis della L. 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimi sopraindicati, l’importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20.
Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l’ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre anche la sospensione dell’attività autorizzata.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

aggiornamento 14-01-2018
LEGISLAZIONE REGIONALE
L.R. 14/2007 NORME IGIENICO-SANITARIE PER L’ATTIVITÀ DI SMIELATURA SVOLTA A LIVELLO HOBBISTICO-AMATORIALE
Art. 1 - Finalità.
1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, nel regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 concernente Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, nelle Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE contenute nell’accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge disciplina gli standard igienico-sanitari per la produzione e la vendita dei prodotti dell’alveare nonché la salvaguardia della loro salubrità, a tutela della salute del consumatore e della lealtà commerciale.
2. La presente legge è finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che:
a) svolgono tale attività a livello hobbistico/amatoriale;
b) cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini, con possibilità di conferimento all’associazione di appartenenza.
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Art. 2 - Individuazione dei piccoli apicoltori.
1. La presente legge si applica a coloro che:
a) siano in possesso della qualifica di apicoltore; ovvero risultino registrati come tali presso la competente unità locale socio sanitaria (Ulss), ai sensi della
legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;
b) siano in possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui
articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”;
c) siano in possesso di un numero di alveari denunciati non superiore a quaranta tali da considerare di tipo hobbistico/amatoriale la loro attività. Per alveari intendesi il numero di famiglie produttive;
d) lavorino esclusivamente i prodotti del proprio apiario;
e) cedano il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell’azienda e nelle province contermini;
f) dedichino complessivamente non più di trenta giorni all’anno, frazionabili in più periodi, alle lavorazioni;
g) attestino di essere a conoscenza ed applichino le buone pratiche di lavorazione;
h) comunichino annualmente, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'attività, all’Ulss competente per territorio, il periodo durante il quale il locale adibito a laboratorio sarà utilizzato.
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Art. 3 - Requisiti del locale e delle attrezzature e autorizzazione sanitaria temporanea.
1. Agli apicoltori, come individuati dall’articolo 2, è consentito di indicare il locale o i locali, anche facenti parte dell’abitazione privata, in cui eseguire le operazioni di lavorazione e di confezionamento dei prodotti del loro apiario. I requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono quelli previsti dall’allegato A) alla presente legge. L’allegato A) può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per l’uso dei locali di cui al comma 1, riconosciuti idonei anche se destinati a tale lavorazione solo per un limitato periodo dell’anno, è consentito il rilascio di un’autorizzazione sanitaria temporanea, fatta salva la possibilità di appositi controlli da parte del servizio veterinario dell’Ulss competente per territorio.
3. L’attività di smielatura può comunque essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di mancata risposta dell’Ulss competente per territorio.
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Art. 4 - Adempimenti del piccolo apicoltore.
1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea, redatta in conformità all’allegato B) alla presente legge, è presentata dall’apicoltore al servizio di medicina veterinaria dell’Ulss, dove ha sede il locale che si intende utilizzare contemporaneamente alla denuncia annuale di possesso di alveari di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 . L’allegato B) può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale.
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Art. 5 - Vigilanza.
1. Il sopralluogo veterinario accerta la corrispondenza dei dati e della relazione descrittiva presentati con la domanda di cui all’articolo 4, in particolare in relazione all’ubicazione, alle forme e dimensioni del/i locale/i, nonché alla dotazione in attrezzature.
2. Il parere igienico-sanitario deve esprimere sinteticamente un giudizio sull'adeguatezza dei requisiti strutturali e funzionali del laboratorio.
3. Annualmente le Ulss predispongono un piano di controllo, a campione, dell'attività dei laboratori autorizzati o dei locali adibiti alla smielatura relativamente agli obblighi d'informazione circa il periodo di utilizzo, all’igienicità delle lavorazioni, alla materia prima.
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Art. 6 - Norma finale.1. La disciplina contenuta nella presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.
ALLEGATI
A e B
ALLEGATO A) DI CUI ALL’ARTICOLO 3 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI ED ATTREZZATURE
1. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” e al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari” e successive modificazioni in materia di igiene dei prodotti alimentari può essere autorizzato come laboratorio anche:
a) un unico locale purché sufficientemente ampio;
b) un locale/i utilizzato principalmente come abitazione privata;
c) un locale/i utilizzato anche temporaneamente.
2. Le caratteristiche strutturali e funzionali del locale/i devono comunque garantire:
a) la rispondenza ai requisiti igienico sanitari previsti per l'abitabilità dei locali destinati a civile abitazione;
b) un’adeguata ampiezza, valutata sulla base della capacità produttiva dichiarata dall'interessato;
c) pavimenti e pareti facili da pulire.
3. Devono inoltre essere presenti:
a) impianti/attrezzature costituiti in materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti e con caratteristiche tali da potere permettere una rapida e facile pulizia;
b) lavandino con acqua potabile calda e fredda, con erogatore con sapone liquido o in polvere ed asciugamani a perdere;
c) un armadio ove riporre i materiali di pulizia utilizzati esclusivamente nel locale adibito a laboratorio;
d) reti antimosche, od altri dispositivi idonei contro gli insetti e roditori;
e) vano accessorio ad uso spogliatoio, attrezzato, qualora l'apicoltore sia coadiuvato da altre persone non appartenenti al suo nucleo familiare.
4. L'eventuale vendita al dettaglio dei prodotti dell'alveare, deve essere effettuata:
a) in un locale separato;
b) in uno spazio/settore separato, predisposto all’interno del laboratorio, sufficientemente attrezzato, con banchi espositori, frigoriferi, e/o quant'altro necessario per l'attività di conservazione e vendita, qualora l'attività di vendita sia concomitante o contemporanea alle lavorazioni.
5. Possono essere autorizzati come laboratorio anche i locali adibiti ordinariamente ad alloggio del proprietario o i locali di servizio alla sua abitazione privata, che presentano le caratteristiche strutturali e funzionali, nonché i requisiti igienici sanitari di cui ai numeri: 1, 2, 3 e 4.

ALLEGATO B) DI CUI ALL’ARTICOLO 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA TEMPORANEA


1. La domanda di autorizzazione sanitaria temporanea del laboratorio è indirizzata all’Ulss competente del territorio ove si svolge l’attività di smielatura e di confezionamento. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
a) la qualifica di apicoltore;
b) il possesso dell’attestato di partecipazione al corso previsto per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”;
c) il numero di arnie in possesso o detenute;
d) l’indirizzo dell’immobile dove sono siti il/i locale/i destinato, anche temporaneamente, alla lavorazione del miele per il quale si chiede l'autorizzazione.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) n. 3 copie della planimetria in scala 1:100 del/i locale/i da autorizzare con inserite le attrezzature usate. Per i locali facenti parte dell'abitazione civile, la planimetria dovrà evidenziare la collocazione del/i locale/i all'interno dell'immobile, l'ubicazione del servizio igienico, e/o di altri vani utilizzati per il deposito dei prodotti ed attrezzature;
b) una relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, impianti, attrezzature, modalità di lavorazione, confezionamento e stoccaggio del prodotto. Modalità di pulizia e sanificazione dei locali, in alternativa può essere prodotto il manuale di autocontrollo;
c) la copia dell'ultima comunicazione all’Ulss degli apiari posseduti;
d) una dichiarazione di impegno a comunicare annualmente all’Ulss l'inizio dell'attività di smielatura ed il periodo, presumibile, della stessa, come di variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda e/o autorizzato.


LEGGE REGIONALE n° 23 del 18 aprile 1994 “NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL’APICOLTURA (aggiornata)

Art. 1 - Finalità.

1.    La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2.    L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. ([i])

1.       La Regione del Veneto, al fine di favorire l’incremento dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.
2.       La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell’ambito della programmazione, per il settore dell’apicoltura, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.
3.       La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:
a)       agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;
b)      alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;
c)  al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.
4.       Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.

Art. 2 bis - Definizioni.

1.       Ai fini della presente legge si intende per:
a)  arnia: un contenitore per api;
b)  alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c)  apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api; ([ii])
e)  nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
f)  apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
g)  imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
h)  apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;
i)   forme associate:
1)  le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;
2)  le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;
3)  i consorzi di tutela del settore apistico; ([iii])
1)  le organizzazione di produttori ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
2)  le associazioni di apicoltori e le cooperative di apicoltori che abbiano almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari;
3)  i consorzi di tutela del settore apistico. ([iv])

Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1.    Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti. ([v])
2.    La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico,([vi])  profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche ([vii])  su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis. ([viii])

Art. 4 - Centro regionale per l'apicoltura. ([ix])

1.  La Giunta regionale istituisce presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura con compiti di:
a)  studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
b)  attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
c)  sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell’apiario;
d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all’articolo 6;
e)  formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;
f)  supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all’articolo 3, comma 2.

Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura. ([x])

1.    E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
2.    La Consulta è composta da:
a)  il direttore della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura;
b)  il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
c)  il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
d) il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;
e)  un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” nominato dalle medesime;
f)  quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale. ([xi])
3.    La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura. ([xii])
4.    I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.
4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell’ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f). ([xiii])
4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l’apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno. ([xiv])
5.    La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura. ([xv])

Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1.         Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto. ([xvi])
2.    I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

Art. 7 - Denuncia alveari.

1.    Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.
2.    Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall’autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell’alveare, le movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall’anagrafe apistica nazionale.
3.    Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:
a)    essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;
b)    essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall’anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).
4.    La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all’interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5. ([xvii])

Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1.    È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.
1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali. ([xviii])
2.    A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedere ([xix])  ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria. ([xx])

Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari. ([xxi])

1.    Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2.    È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente. ([xxii])
3. omissis ([xxiii])
4.    Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d’uso. ([xxiv])
4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento. ([xxv])
5.    Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile. ([xxvi])
6.    omissis ([xxvii])
7.    I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

Art. 9 bis – Anagrafe degli alveari.

omissis ([xxviii])

Art. 10 - Vigilanza.

1.    Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.
2.    All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 11 - Sanzioni.

1.    Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00. ([xxix])
2.    Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3.    Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 ([xxx]) dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

Art. 12 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'/leggi/1971/71ls0340.html#art32articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 13 - Abrogazioni di norme.

1.    Sono abrogati:
a)  la legge regionale 5 novembre 1979, n. 87;
b)  la legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41;
c)  il regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10.


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L.R. 12-12-2003 n.40 (BUR n. 117/2003)
NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA
Art.2- Produttore agricolo : l’imprenditore che esercita le attività previste dall’art. 2135 del codice civile e le cooperative di imprenditori agricoli…
Art.44. 1-La Giunta Regionale riconosce le Organizzazioni di Produttori in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 228/2001.
2-Il numero minimo di produttori aderenti per il settore apistico è di 100 soci
3-Il valore minimo di produzione fatturata da ciascuna organizzazione è fissato nella misura del 5% del valore della produzione regionale…….
Solo per le zone montane il numero minimo e la quota di produzione sono ridotte al 50% dei valori stabiliti per le aree di pianura (L.R. n. 5/2005)
Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari. (L.R. 15/06)

D.Lgs. n. 228/2001 art. 26 Organizzazioni di produttori, obblighi per i soci:….far vendere almeno il 75% della propria produzione all’organizzazione;
...mantenere un vincolo associativo di almeno un triennio ed ai fini di un recesso, un preavviso di almeno 12 mesi.
(nota all’art. 26) Codice Civile art. 2615 : Responsabilità verso terzi:
...“Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile In caso d’insolvenza, nei rapporti tra i consorziati, il debito dell’insolvente, si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”.


Art. 2135 del Codice Civile : E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
LEGISLAZIONE NAZIONALE


MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 settembre 2008

Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi
, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti d'autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e fipronil sono state iscritte nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari; Considerato che per la sostanza attiva imidacloprid e' ancora in corso la revisione comunitaria prevista dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CE; Considerato che e' tuttora in corso la valutazione dei risultati di una sperimentazione su macchine seminatrici di tipo pneumatico, finalizzata alla quantificazione del fenomeno di dispersione delle polveri nelle operazioni di semina di sementi trattate; Vista la nota della Regione Lombardia datata 26 giugno 2008 con la quale sono stati trasmessi i risultati dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari verificatisi nella primavera del corrente anno nei territori di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano; Viste le note della Regione Piemonte datate 17 aprile 2008 e 28 luglio 2008, con le quali sono stati trasmessi i risultati dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari verificatisi nella primavera del corrente anno sul proprio territorio e viene richiesta la sospensione dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid come concianti di sementi; Vista la nota datata 11 settembre 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali fa presente che il Comitato Tecnico Permanente di Coordinamento in materia di agricoltura ha espresso all'unanimita' il parere favorevole per l'attivazione immediata della procedura di sospensione cautelativa dell'utilizzo.dei prodotti neonicotinoidi in relazione al possibile nesso con la moria delle api, prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2001/290; Richiamato il Regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze nonche' l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso; Considerato, inoltre, che in alcuni Paesi europei sono stati recentemente adottati provvedimenti cautelativi di sospensione di prodotti fitosanitari utilizzati per la concia delle sementi; Considerato, altresi', che l'intera problematica e' all'attenzione della Commissione europea per l'adozione di comportamenti uniformi tra tutti gli Stati membri a tutela della salute pubblica, animale e dell'ambiente; Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, espresso nella riunione del 16 settembre 2008, favorevole alla sospensione cautelativa dell'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive neonicotinoidi imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin, e dei prodotti fitosanitari contenenti fipronil, che pone analoghi problemi di tossicita' per le api e di dispersione ambientale al momento della semina, in attesa di ulteriori e piu' approfondite conoscenze, ed al fine di favorire lo svolgimento di ricerche necessarie a fare luce sul complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api; Ritenuto, pertanto, di dover procedere in via precauzionale all'emanazione di un provvedimento di sospensione cautelativa dell'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive;
Decreta:
Art. 1. 1. E' sospesa in via precauzionale a far data dal presente decreto l'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive. 2. E' fatto divieto d'impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui al comma 1.
Art. 2. 1. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori di prodotti fitosanitari e i titolari di imprese produttrici di sementi dell'avvenuta sospensione. 2. I titolari delle imprese produttrici di sementi e i rivenditori di sementi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare gli utilizzatori circa il rispetto del divieto di cui all'art. 1, comma 2. 3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono invitate ad esercitare per il tramite delle proprie strutture di vigilanza l'applicazione delle disposizioni del presente decreto..Il presente decreto verra' notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 2008 Il direttore generale: Borrello
REGISTRO IMPRESE
(obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio)
Il dlgs.228 del 2001 prevede che coloro, anche se in regime di esonero, che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività di apicoltori devono iscriversi al Registro delle Imprese. Restano esonerati coloro che vendono all'ingrosso il proprio prodotto, cioè non direttamente all'utilizzatore finale (ad esempio coloro che conferiscono il prodotto sfuso ad invasettatori o cooperative, o ancora i piccoli produttori che confezionano il miele e lo vendono solo a rivenditori, negozianti, commercianti in genere).
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LA VENDITA DEL MIELE
Ottenuta la Partita IVA, l'iscrizione al Registro delle Imprese, l'autorizzazione sanitaria per il laboratorio di smielatura e l'autorizzazione alla vendita da parte del Sindaco, possiamo finalmente vendere il nostro prodotto? Manca ancora l'etichetta e sigillo, il manuale di buona prassi igienica, il manuale haccp e tutti gli aspetti fiscali (irpef, iva ecc).
LEGISLAZIONE COMUNITARIA r
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (€ 80,00 annuali) anche per coloro che, seppur in regime di esonero, vendono al dettaglio, cioè direttamente al consumatore finale i prodotti della propria att
iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (€ 80,00 annuali) anche per coloro che, seppur in regime di esonero, vendono al dettaglio, cioè direttamente al consumatore finale i prodotti della propria attività di apicoltore (dlgs 228/2001)
Vi è inoltre l’obbligo di indicare il competente Registro Imprese negli atti (corrispondenza, ddt, fatture, carta intestata ecc.) e nel timbro della ditta.
ività di apicoltore (dlgs 228/2001)
Vi è inoltre l’obbligo di indicare il competente Registro Imprese negli atti (corrispondenza, ddt, fatture, carta intestata ecc.) e nel timbro della ditta.
Obbligo di iscrizione al Registro delle Imp
Camera di Commercio
Obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (€ 80,00 annuali) anche per coloro che, seppur in regime di esonero, vendono al dettaglio, cioè direttamente al consumatore finale i prodotti della propria attività di apicoltore (dlgs 228/2001)
Vi è inoltre l’obbligo di indicare il competente Registro Imprese negli atti (corrispondenza, ddt, fatture, carta intestata ecc.) e nel timbro della ditta.
rese della Camera di Commercio (€ 80,00 annuali) anche per coloro che, seppur in regime di esonero, vendono al dettaglio, cioè direttamente al consumatore finale i prodotti della propria attiv